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[1]I Sottoindicati articoli della legge 14 luglio 1907, n. 553 relativa ai provvedimenti per la costruzione delle case economiche dei ferrovieri, sono modificati come segue:
[2]Art. 1. - All'ultimo comma sostituire il seguente:
[3]«Sui capitali cosi investiti sara' corrisposto l'interesse annuo del 3.75 per cento».
[4]Art. 2. - Aggiungere il seguente capoverso:
[5]«Ai contratti ed atti per la costruzione, l'acquisto e l'esercizio delle case suddette e' applicabile l'art. 35 della legge 7 luglio 1907, n. 429».
[6]Art. 4. - Nel primo comma sopprimere l'inciso: «e quella di ammortamento in 80 anni».
Testo in vigore dal 17 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
