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Il Governo del Re, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presentera' un disegno di legge per costituire un'opera per accogliere, soccorrere, proteggere ed istruire gli orfani degli agenti dell'amministrazione, per sussidiare vedove ed orfani di agenti esonerati dopo il giugno 1905 e per corrispondere determinate somme alle famiglie di agenti morti in attivita' di servizio ed agli agenti all'atto dell'esonero.
Testo in vigore dal 17 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
