Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1911 al 16 dicembre 2009. 108 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sono rimesse in vigore a tutto il 1915 le disposizioni degli articoli 59 e 60 della leggo 7 luglio 1907, n. 429, ed estese al personale di ogni grado e provenienza, nonche' a quello che, avente i limiti di eta' e di servizio prescritti dal citato art. 59, risultasse eccedente per effetto del riordinamento dell'amministrazione.
tolto: Le suddette disposizioni degli articoli 59 e 60 della citata legge saranno applicabili anche dopo il 1915 agli agenti, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' e non si trovino ancora nelle condizioni volute per il collocamento a riposo.
tolto: Tale facolta' sara' contenuta nei limiti della somma da fissarsi nei bilanci annuali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-04-13;310~art9 · fonte del testo