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[1]Sono rimesse in vigore a tutto il 1915 le disposizioni degli articoli 59 e 60 della leggo 7 luglio 1907, n. 429, ed estese al personale di ogni grado e provenienza, nonche' a quello che, avente i limiti di eta' e di servizio prescritti dal citato art. 59, risultasse eccedente per effetto del riordinamento dell'amministrazione.

[2]Le suddette disposizioni degli articoli 59 e 60 della citata legge saranno applicabili anche dopo il 1915 agli agenti, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' e non si trovino ancora nelle condizioni volute per il collocamento a riposo.

[3]Tale facolta' sara' contenuta nei limiti della somma da fissarsi nei bilanci annuali.

Testo in vigore dal 17 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;310~art9 · fonte del testo