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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1921, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1921-922, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 29 giugno 1921.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]BONOMI.

[11]Visto, il guardasigilli: FERA.

Testo in vigore dal 29 giugno 1921 al 15 agosto 1921

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-06-29;809~art1 · fonte del testo