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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 luglio 1921, il bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1921-922, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ed il relativo disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 3 luglio 1921.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]SFORZA.

[11]Visto, Il guardasigilli: FERA.

Testo in vigore dal 6 luglio 1921 al 15 agosto 1921

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urn:nir:stato:legge:1921-07-03;846~art1 · fonte del testo