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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 luglio 1921, il bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1921-922, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ed il relativo disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati. 1

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 3 luglio 1921.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]SFORZA.

[11]Visto, Il guardasigilli: FERA.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 luglio 1921, n. 1014

1

La L. 31 luglio 1921, n. 1014 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' concessa colla legge 3 luglio 1921, numero 846, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-922, e' prorogata sino a che il bilancio stesso non sia approvato per legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1291".

Testo in vigore dal 15 agosto 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 1921

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1921 al 15 agosto 1921.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 luglio 1921, n. 1014

    La L. 31 luglio 1921, n. 1014 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' concessa colla legge 3 luglio 1921, numero 846, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-922, e' prorogata sino a che il bilancio stesso non sia approvato per legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1291".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-07-03;846~art1 · fonte del testo