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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, in quanto non sieno approvati per legge, e non oltre il 31 luglio 1916, i bilanci per le amministrazioni dello Stato dell'esercizio 1916-917, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le susseguite modificazioni gia' proposte con note di variazioni o comunicate alla presidenza della Camera dei deputati; ed e' autorizzato altresi' a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.1
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 14 giugno 1916.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]Salandra - Carcano - Sonnino - Martini - Orlando - Daneo - Morrone - Corsi - Ciuffelli - Grippo - Cavasola - Riccio - Barzilai.
[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 luglio 1916, n. 814
1La L. 9 luglio 1916, n. 814 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine indicato dalla legge 14 giugno 1916, n. 738, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1916-917 e' prorogato fino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1916".
Testo in vigore dal 27 luglio 1916 al 10 gennaio 1917
