Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 gennaio 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, in quanto non sieno approvati per legge, e non oltre il 31 luglio 1916, i bilanci per le amministrazioni dello Stato dell'esercizio 1916-917, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le susseguite modificazioni gia' proposte con note di variazioni o comunicate alla presidenza della Camera dei deputati; ed e' autorizzato altresi' a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.1 2

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 14 giugno 1916.

[12]TOMASO DI SAVOIA.

[13]Salandra - Carcano - Sonnino - Martini - Orlando - Daneo - Morrone - Corsi - Ciuffelli - Grippo - Cavasola - Riccio - Barzilai.

[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 luglio 1916, n. 814

1

La L. 9 luglio 1916, n. 814 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine indicato dalla legge 14 giugno 1916, n. 738, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1916-917 e' prorogato fino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1916".

L. 24 dicembre 1916, n. 1738

2

La L. 24 dicembre 1916, n. 1738 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1916-917, autorizzato per il primo semestre dalle leggi 14 giugno 1916, n. 738, e 9 luglio stesso anno, n. 814, e' prorogato per i singoli stati di previsione, fino a quando i medesimi non siano approvati per legge".

Testo in vigore dal 10 gennaio 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 gennaio 1917

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1916 al 10 gennaio 1917.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 1916, n. 1738

    La L. 24 dicembre 1916, n. 1738 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1916-917, autorizzato per il primo semestre dalle leggi 14 giugno 1916, n. 738, e 9 luglio stesso anno, n. 814, e' prorogato per i singoli stati di previsione, fino a quando i medesimi non siano approvati per legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1916-06-14;738~art1 · fonte del testo