Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 gennaio 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, in quanto non sieno approvati per legge, e non oltre il 31 luglio 1916, i bilanci per le amministrazioni dello Stato dell'esercizio 1916-917, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le susseguite modificazioni gia' proposte con note di variazioni o comunicate alla presidenza della Camera dei deputati; ed e' autorizzato altresi' a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.1 2
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 14 giugno 1916.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]Salandra - Carcano - Sonnino - Martini - Orlando - Daneo - Morrone - Corsi - Ciuffelli - Grippo - Cavasola - Riccio - Barzilai.
[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 luglio 1916, n. 814
1La L. 9 luglio 1916, n. 814 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine indicato dalla legge 14 giugno 1916, n. 738, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1916-917 e' prorogato fino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1916".
L. 24 dicembre 1916, n. 1738
2La L. 24 dicembre 1916, n. 1738 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1916-917, autorizzato per il primo semestre dalle leggi 14 giugno 1916, n. 738, e 9 luglio stesso anno, n. 814, e' prorogato per i singoli stati di previsione, fino a quando i medesimi non siano approvati per legge".
Testo in vigore dal 10 gennaio 1917 al 16 dicembre 2009
