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Qualora, per eventuali divergenze fra il Comune e lo Stato, quest'ultimo ritardasse o sospendesse del tutto, o in parte, il pagamento delle annualita' da versarsi alla Cassa di risparmio e depositi secondo il termine pattuito, il comune di Firenze si obbliga di corrispondere puntualmente del proprio alla Cassa predetta le annualita' intere o la differenza, alle convenute scadenze, fino alla totale concorrenza delle somme dalla Cassa stessa somministrate, comprensive degli interessi, e quindi fino al loro ammontare invariabile stabilito dall'art. 7; e tutto cio' senza obbligo di contestazione o di costituzione in mora.

Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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