Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 83 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Qualora nella liquidazione dei rapporti economici fra il Comune e lo Stato sorgessero contestazioni, e le medesime non potessero essere risolte in via amministrativa, resta convenuto che le parti dovranno sottoporle ad un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, i quali giudicheranno come amichevoli compositori.
tolto: Uno degli arbitri sara' nominato dal Consiglio comunale, un altro dal Ministero delle poste e dei telegrafi, ed il terzo sara' designato dai due primi, ed in caso di disaccordo, dal presidente della Corte di cassazione di Firenze.aggiunto: Allegato C.-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-05-15;244~allegato-c-art9 · fonte del testo