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[1]Qualora nella liquidazione dei rapporti economici fra il Comune e lo Stato sorgessero contestazioni, e le medesime non potessero essere risolte in via amministrativa, resta convenuto che le parti dovranno sottoporle ad un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, i quali giudicheranno come amichevoli compositori.

[2]Uno degli arbitri sara' nominato dal Consiglio comunale, un altro dal Ministero delle poste e dei telegrafi, ed il terzo sara' designato dai due primi, ed in caso di disaccordo, dal presidente della Corte di cassazione di Firenze.

Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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Richiamate nel testo

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