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[1]Le disposizioni di cui alla presente legge avranno applicazione a decorrere dal 1° giugno 1920, fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sara' pubblicata la pace.

[2]Esse non riguardano il personale avventizio assunto per bisogni saltuari o straordinari per il quale l'Amministrazione ha facolta' di stabilire la retribuzione ritenuta necessaria nei singoli casi. Non sono neppure applicabili al personale inviato in missione all'estero.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 23 settembre 1920.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Peano - Meda.

[7]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Testo in vigore dal 24 settembre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-23;1271~art2 · fonte del testo