Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° gennaio 1922 sino al 30 giugno Dalla data del 1° gennaio 1922 sono abrogate:
tolto: 1° le disposizioni del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, in quanto concernono gli ufficiali ed i sottufficiali del R. esercito, esclusi i sottufficiali dei carabinieri Reali.
tolto: 2° le disposizioni del R. decreto sulle indennita' eventuali per il R. Esercito, concernenti l'indennita' di residenza per gli ufficiali e le indennita' di alloggio per i sottufficiali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-04-04;418~art11 · fonte del testo