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[1]Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° gennaio 1922 sino al 30 giugno Dalla data del 1° gennaio 1922 sono abrogate:
[2]1° le disposizioni del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, in quanto concernono gli ufficiali ed i sottufficiali del R. esercito, esclusi i sottufficiali dei carabinieri Reali.
[3]2° le disposizioni del R. decreto sulle indennita' eventuali per il R. Esercito, concernenti l'indennita' di residenza per gli ufficiali e le indennita' di alloggio per i sottufficiali.
Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009
