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[1]Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° gennaio 1922 sino al 30 giugno Dalla data del 1° gennaio 1922 sono abrogate:

[2]1° le disposizioni del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, in quanto concernono gli ufficiali ed i sottufficiali del R. esercito, esclusi i sottufficiali dei carabinieri Reali.

[3]2° le disposizioni del R. decreto sulle indennita' eventuali per il R. Esercito, concernenti l'indennita' di residenza per gli ufficiali e le indennita' di alloggio per i sottufficiali.

Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1922

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1922 al 13 aprile 1922. 21 parole tolte, 79 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 27 OTTOBRE 1922, N. 1427, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 21 MARZO 1926, N. 597aggiunto: Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° gennaio 1922 sino al 30 giugno Dalla data del 1° gennaio 1922 sono abrogate:

aggiunto: 1° le disposizioni del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894, in quanto concernono gli ufficiali ed i sottufficiali del R. esercito, esclusi i sottufficiali dei carabinieri Reali.

aggiunto: 2° le disposizioni del R. decreto sulle indennita' eventuali per il R. Esercito, concernenti l'indennita' di residenza per gli ufficiali e le indennita' di alloggio per i sottufficiali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1922-04-04;418~art11 · fonte del testo