Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009. 66 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le indennita' di cui nella presente legge, escluse quelle supplementari, sono ridotte alla meta' per gli ufficiali e pei sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali e per quelli dislocati nelle colonie, provvisti di assegni coloniali. Sono pure ridotte alla meta' le detrazioni di cui agli articoli 3 e 5 per gli ufficiali e per i sottufficiali predetti provvisti di alloggio gratuito o di indennita' d'alloggio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-04-04;418~art8 · fonte del testo