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Le indennita' di cui nella presente legge, escluse quelle supplementari, sono ridotte alla meta' per gli ufficiali e pei sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali e per quelli dislocati nelle colonie, provvisti di assegni coloniali. Sono pure ridotte alla meta' le detrazioni di cui agli articoli 3 e 5 per gli ufficiali e per i sottufficiali predetti provvisti di alloggio gratuito o di indennita' d'alloggio.

Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 1922

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1922 al 13 aprile 1922. 21 parole tolte, 66 parole aggiunte.

tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 27 OTTOBRE 1922, N. 1427, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 21 MARZO 1926, N. 597aggiunto: Le indennita' di cui nella presente legge, escluse quelle supplementari, sono ridotte alla meta' per gli ufficiali e pei sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali e per quelli dislocati nelle colonie, provvisti di assegni coloniali. Sono pure ridotte alla meta' le detrazioni di cui agli articoli 3 e 5 per gli ufficiali e per i sottufficiali predetti provvisti di alloggio gratuito o di indennita' d'alloggio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1922-04-04;418~art8 · fonte del testo