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Le indennita' di cui nella presente legge, escluse quelle supplementari, sono ridotte alla meta' per gli ufficiali e pei sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali e per quelli dislocati nelle colonie, provvisti di assegni coloniali. Sono pure ridotte alla meta' le detrazioni di cui agli articoli 3 e 5 per gli ufficiali e per i sottufficiali predetti provvisti di alloggio gratuito o di indennita' d'alloggio.
Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009
