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[1]Con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro per l'interno, di concerto col ministro del tesoro, le disposizioni della presente legge, saranno - in applicazione dell'articolo 4 del R. decreto 29 ottobre 1920, n.1623 estese al personale degli ufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza.
[2]Con altro decreto Reale, su proposta del ministro per le finanze, di concerto col ministro del tesoro, le disposizioni della presente legge saranno estese altresi' al personale degli ufficiali della Regia guardia di finanza.
Testo in vigore dal 13 aprile 1922 al 16 dicembre 2009
