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[1]Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali istituiti per procedere agli atti loro demandati o consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, quando tali atti siano richiesti dalle parti interessate od ordinati dall'autorita' giudiziaria.

[2]Sono retribuiti:

[3]1° mediante proventi sugli atti da essi eseguiti con diritti che sono autorizzati ad esigere secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie;

[4]2° con l'assegno annuo fisso a carico dello Stato, dal 1° maggio 1919, nella misura uniforme per tutti di lire 2000, da pagarsi a rate mensili, con mandato rilasciato rispettivamente dal pretore o dal presidente del Collegio al quale l'ufficiale giudiziario trovasi addetto e sulle dette rate verra' prelevato il contributo personale dovuto da ciascuno alla Cassa di previdenza e ritenute le rate dei tributi verso lo Stato, le Provincie e i Comuni eventualmente non soddisfatte dagli ufficiali giudiziari;1 3

[5]3° con una percentuale del 10 per cento sui crediti ricuperati dall'Erario dello Stato, sui campioni civili, penali ed amministrativi.

[6]Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi di cui al n. 1 del presente articolo, escluse le trasferte, non vengano a conseguire annualmente quelli delle Preture lire 3500, quelli dei Tribunali lire 4000, quelli delle Corti di appello lire 4500 e quelli delle Corti di cassazione lire 5000, sara' corrisposto dall'Erario dello Stato, a datare dal 1° luglio 1920, una indennita' a titolo di supplemento fino a raggiungere tali minimi, aumentati di lire 500 per ogni quadriennio sino al ventesimo anno di servizio, tenendosi conto pei relativi aumenti anche del servizio prestato da ciascuno ufficiale giudiziario, prima dell'attuazione della presente legge.1

[7]La indennita' stessa sara' pagata agli aventi diritto nei primi cinque giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce, con mandato rilasciato rispettivamente dal pretore, dal presidente del tribunale o delle Corti, e nel fissare la quota mensile dovuta, sara' tenuto a calcolo la eccedenza dei proventi del mese o dei mesi precedenti. Quando sia conceduta, deve essere ricuperata sulle eventuali eccedenze dai proventi dei mesi successivi, in guisa che tale indennita' sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno civile l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto il minimo di proventi garentito dalla presente legge, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso di eccedenza del pagamento della indennita', potra' ritenersi la somma data in eccedenza, anche nel successivo anno civile.

[8]Art. 2.

[9]Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati dello Stato per gli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, le riduzioni sui viaggi in ferrovia, piroscafi e tramvie, la insequestrabilita' dei proventi e degli assegni, le indennita' di tramutamento ed i congedi, e l'Opera nazionale di previdenza.

[10]L'assegno di cui al n. 2 dell'articolo 1 e' cedibile secondo le norme della legge 30 giugno 1908, n. 335.

[11]Gli ufficiali giudiziari in aspettativa per infermita' hanno diritto ad un assegno nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato.

[12]Negli uffici ai quali e' addetto un solo ufficiale giudiziario tale assegno e' a carico dello stato.

[13]Negli uffici ove sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari cotale assegno sara' corrisposto proporzionalmente su tutte le spettanze dovute a norma dell'articolo 1. Art. 3.

[14]II numero degli ufficiali giudiziari non potra' superare i 2000.

[15]Alla loro ripartizione tra gli uffici giudiziari del Regno sara' provveduto col regolamento.

[16]Le tabelle organiche saranno rivedute e, ove occorra, modificate con decreto Reale ogni quinquennio.

[17]Per effetto della riduzione delle tabelle saranno ritenuti in soprannumero gli ultimi classificati nella graduatoria di ciascun grado.

[18]Art. 4.

[19]Per essere nominato ufficiale giudiziario e' necessario:

[20]1° aver compiuta l'eta' di anni 21 e non superata quella di 30; 2° essere cittadino del Regno;

[21]3° essere di sana costituzione fisica;

[22]4° avere conseguita in un Istituto Regio o pareggiato la licenza ginnasiale od il passaggio dal secondo al terzo corso di un Istituto tecnico o di scuola commerciale;

[23]5° aver fatto un tirocinio di almeno un anno presso un ufficiale giudiziario in qualita' di commesso;

[24]6° aver superato un esame di concorso sulle nozioni di procedura civile e penale, sulla legge di riordinamento giudiziario, sulle leggi di bollo e registro e regolamenti relativi nella parte concernente il servizio degli ufficiali giudiziari;

[25]7° non trovarsi in alcuno dei casi di cui si e' esclusi o non si puo' essere assunti all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5, 6 e 8, nn. 2 e 3 della legge 8 giugno 1874, serie 3ª, modificata con R. decreto 1° dicembre 1889, n. 8509.

[26]L'ufficiale giudiziario prima di assumere le sue funzioni deve prestare giuramento e dare cauzione per la concorrenza della rendita determinata dal regolamento.

[27]Art. 5.

[28]Il concorso sara' bandito dal primo presidente della Corte di appello pel numero dei posti fissati dal Ministero, sulla proposta dei capi della Corte, ed avra' luogo nella sede della Corte di appello.

[29]L'esame di concorso consta di una prova scritta sopra un quesito elementare di procedura civile e di procedura penale e di una prova orale sulle materie indicate al numero 8 dell'articolo precedente.

[30]La Commissione esaminatrice e' composta da un consigliere della Corte di appello, che la presiede, nominato dal primo presidente, da un funzionario del pubblico ministero, delegato dal procuratore generale, dal presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori, o da un membro da lui designato, dal cancelliere della Corte d'appello e da un ufficiale giudiziario designato dal procuratore generale, tra quelli che sono addetti alle diverse autorita' giudiziarie, che hanno la loro sede nel territorio del distretto.

[31]Disimpegnera' le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di cancelleria, designato dal primo presidente della Corte d'appello.

[32]Art. 6.

[33]I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali giudiziari con decreto del Ministero della giustizia a misura che si renderanno vacanti i posti e saranno destinati alle preture del distretto cui appartengono con decreto del primo presidente della Corte d'appello.

[34]Ai posti che si renderanno vacanti presso i tribunali di ciascun distretto saranno promossi gli ufficiali giudiziari delle preture dello stesso distretto ed ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti d'appello saranno promossi quelli presso i tribunali dello stesso distretto.

[35]Gli ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione saranno nominati tra quelli delle Corti di appello, con decreto del primo presidente della Cassazione ove il posto si e' reso vacante, sentito il procuratore generale.

[36]Art. 7.

[37]La promozione ha luogo sopra istanza degli interessati, seguendo l'ordine di classificazione in graduatoria, eccetto che si fosse perduto il diritto e tale preferenza per gravi mancanze od addebiti posteriori alla formazione della graduatoria.

[38]Nello stesso modo avranno luogo i tramutamenti da uno ad altro ufficio di pari grado dello stesso distretto.

[39]Potra' peraltro disporsi di ufficio il tramutamento per motivi disciplinari, o per ragioni di servizio, o anche per incompatibilita' morali, per le quali la presenza dell'ufficiale giudiziario, nella sede ove trovasi, siasi resa contraria al pubblico interesse o al decoro dell'ufficiale giudiziario medesimo.

[40]Nessun tramutamento, per motivi disciplinari o per incompatibilita' morale potra' essere disposto senza che l'ufficiale giudiziario sia stato invitato, per essere sentito.

[41]Nei tramutamenti a propria istanza, o per motivi disciplinari, od incompatibilita' morali gli ufficiali giudiziari non avranno diritto alle relative indennita'.

[42]Art. 8.

[43]Le vacanze saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e gli ufficiali giudiziari avranno il termine di giorni quindici dalla pubblicazione per presentare le loro domande di promozione o di tramutamento. Le domande presentate prima o dopo detto termine sono inefficaci.

[44]I primi presidenti delle Corti di appello o di cassazione provvedono rispettivamente sulle domande, con le norme dell'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2859.

[45]I decreti relativi saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

[46]Contro i decreti del primo presidente e' ammesso il ricorso al Ministero della giustizia nel termine di giorni 20 dalla data della pubblicazione.

[47]Il ricorso avra' effetto sospensivo, tranne che si tratti di tramutamento disposto per motivi disciplinari, o per incompatibilita' morali o ragioni di servizio.

[48]Pero' salvo il disposto del precedente ultimo capoverso, la presa di possesso del novello ufficio, puo' avere luogo solo dopo la scadenza del termine utile pel ricorso, e nel caso di ricorso, dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di giustizia, del provvedimento emesso dal Ministero sul ricorso.

[49]Art. 9.

[50]Sull'istanza dell'interessato e' ammesso il tramutamento fuori del proprio distretto nei seguenti casi:

[51]1° quando al posto resosi vacante non concorrano ufficiali giudiziari del distretto, di pari grado, ovvero il concorrente estraneo al distretto, superi i concorrenti di pari grado del distretto, di almeno nove punti;

[52]2° quando si chiede il cambio reciproco di sede ed i due richiedenti abbiano lo stesso grado e nella loro inscrizione in graduatoria non vi sia una disparita' superiore a tre punti.

[53]Il tramutamento e' disposto con decreto Ministeriale, previe informazioni fornite dai procuratori generali dei distretti delle sedi cui appartengono e a cui aspirano i richiedenti.

[54]Art. 10.

[55]Ogni quinquennio, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, saranno rivedute le graduatorie distrettuali, in base al doppio criterio del merito e dell'anzianita'.

[56]Delle singole Commissioni distrettuali fa parte come membro un ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'appello o a un tribunale del distretto, nominato dal procuratore generale.

[57]Tutte le deliberazioni in materia di graduatoria debbono essere motivate. Gli ufficiali giudiziari avranno notizia del risultato della graduatoria mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di giustizia e avranno diritto, nel termine di giorni venti, da tale pubblicazione, di domandare al Ministero la revisione del giudizio.

[58]I criteri per la valutazione del merito saranno stabiliti dal regolamento.

[59]Art. 11.

[60]All'ufficio al quale la tabella assegni un solo posto di ufficiale giudiziario, puo' essere in caso di vacanza applicato un ufficiale giudiziario di altro ufficio viciniore.

[61]L'applicazione e' disposta con decreto del primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, salvo quella presso la Cassazione, che e' disposta dal primo presidente di questa, sentito il procuratore generale.

[62]Nei casi di impedimento temporaneo degli ufficiali giudiziari presso le Corti, i tribunali e le preture, possono i presidenti ed i pretori avvalersi dell'opera degli ufficiali giudiziari addetti ad altri uffici della medesima sede. Nei casi di urgenza e nell'impossibilita' di avere un ufficiale giudiziario, possono valersi dell'opera di un commesso in servizio degli ufficiali giudiziari della medesima sede, ed, in mancanza, dell'usciere del conciliatore. In materia penale l'autorita' giudiziaria puo', nei casi sopra detti, valersi anche degli agenti di polizia giudiziaria.

[63]E' vietata qualsiasi altra applicazione degli ufficiali giudiziari da uno ad altro ufficio.

[64]Art. 12.

[65]Le proroghe per la presa di possesso, in caso di nomina, trasferimento o promozione, sono concesse per tutti gli ufficiali giudiziari del distretto dal primo presidente della Corte d'appello, udito il procuratore generale, mentre per quelli della Cassazione, provvede il primo presidente di questa, udito il procuratore generale.

[66]I primi presidenti di appello e di cassazione, con le norme di cui nel primo capoverso dell'art. 8 di questa legge, provvedono sulle domande di aspettativa. Ai relativi decreti sono applicabili i capoversi secondo e terzo dell'articolo istesso.

[67]Gli ufficiali giudiziari resisi inabili al servizio per condizioni di salute od incapacita' e simili, sono dispensati dal servizio, con decreto Ministeriale, previo avviso manifestato dalla Commissione, di cui all'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2859.

[68]Il collocamento a riposo e' disposto, con decreto Ministeriale.

[69]Ugualmente si provvede in caso di destituzione.

[70]Art. 13.

[71]Gli ufficiali giudiziari che abbiano compiuto i 70 anni di eta' sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennita' a termini di legge.

[72]COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 1 MAGGIO 1924, N. 652, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473.

[73]Gli ufficiali giudiziari quando siano collocati a riposo potranno ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le preture da esercitarsi soltanto nei mandamenti che non sono sode di tribunale, a norma dell'art. 6, lettera b), e dell'art. 7 della legge 7 luglio 1901, numero 283.

[74]All'ufficiale giudiziario collocato a riposo puo' essere attribuito il titolo onorifico del grado superiore.

[75]Art. 14.

[76]Gli ufficiali giudiziari dovranno segnare giornalmente sui repertori ogni atto eseguito, nonche' l'ammontare dei diritti, e riprodurre contemporaneamente sopra ogni atto originale e copia il numero corrispondente del repertorio civile o penale e la specifica dei diritti stessi.

[77]La prima infrazione relativa agli atti retribuiti sara' punita con pena pecuniaria di lire cinque e le successive con la stessa pena estensibile a lire cinquanta, salvo le pene disciplinari.

[78]L'applicazione della pena pecuniaria sara' fatta con ordinanza motivata dal pretore o dal capo del collegio, sentiti gli interessati verbalmente o per iscritto.

[79]Contro l'ordinanza del pretore e' ammesso il reclamo al presidente del tribunale, contro quella dei capi dei collegi giudiziari e' ammesso il reclamo al collegio.

[80]In ogni caso il termine per reclamare e' di giorni quindici dalla avvenuta comunicazione.

[81]Sui reclami si provvede dai collegi giudiziari, in Camera di consiglio, dalla sezione civile, sentiti il pubblico ministero e l'incolpato.

[82]Art. 15.

[83]L'ufficiale giudiziario che sottragga ai colleghi in tutto o in parte i diritti che per legge ha l'obbligo di mettere in comunione o con riduzione degli emolumenti faccia loro illecita concorrenza, e' punito in via disciplinare, con la sospensione, salvo le sanzioni penali.

[84]Art. 16.

[85]Nelle citta' sedi di piu' preture, agli effetti della comunione dei proventi, potra' stabilirsi una Cassa unica, ove gli ufficiali giudiziari di tali preture lo deliberino a maggioranza di due terzi.

[86]Nelle suddette citta' e negli uffici ove sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari i proventi di tutti gli atti, prelevato un terzo per l'ufficiale giudiziario che li ha compiuti, devono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali tra gli ufficiali giudiziari stessi.

[87]Tra i proventi non sono comprese, se non limitatamente a due punti, le indennita' di trasferta, le quali rimangono, per gli altri tre quinti, a favore dell'ufficiale giudiziario che ha compiuto gli atti.

[88]I diritti per le chiamate di causa, i diritti recuperati e la percentuale di cui all'art. 1, a. 3 della presente legge, sono posti in comunione e ripartiti in quote eguali.

[89]La misura delle singole quote puo' essere diversa, purche' cio' sia stato deliberato nel dicembre dell'anno precedente ad unanimita' dagli ufficiali giudiziari interessati, con apposito verbale da depositarsi in cancelleria.

[90]Le operazioni di prelevamento e di riparto si effettueranno a cura dell'ufficiale giudiziario scelto dagli interessati, salvo ricorso, in caso di dissenso o di reclamo, al capo del Collegio od al pretore.

[91]Art. 17.

[92]Spetta agli uscieri delle conciliazioni esclusivamente di compiere tutti gli atti negli affari di competenza dei conciliatori senza distinzione di somma, eccetto quelli di esecuzione.

[93]Nel caso di cui all'art. 578 del Codice di procedura civile la competenza spetta agli ufficiali giudiziari delle preture.

[94]Gli atti per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione aventi forza esecutiva per l'art. 12 della legge 10 giugno 1892, n. 261, e degli altri titoli esecutivi anche nei Comuni che non sono sede di mandamento, sono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

[95]Per i suddetti atti di esecuzione pero' gli ufficiali giudiziari delle preture non potranno percepire che la meta' dei diritti portati dalla tariffa civile oltre i diritti di trasferta e di scritturazione.

[96]Art. 18.

[97]Gli ufficiali giudiziari sotto la loro responsabilita' potranno avvalersi per i lavori interni dell'ufficio e per l'assistenza alle udienze civili e penali delle preture, dei tribunali e delle Corti, comprese le Corti di assise, dell'opera di commessi espressamente a cio' autorizzati dal presidente del Collegio giudiziario al quale sono addetti e quelli delle preture dal presidente del tribunale. I commessi previa autorizzazione presidenziale, avuta come innanzi, potranno anche essere incaricati della notificazione di tutti gli atti civili e penali, rimanendo ferma la responsabilita' dell'ufficiale giudiziario.

[98]Gli atti, che vengono notificati a mezzo dei commessi, devono essere sottoscritti per visto, prima della notificazione, dall'ufficiale giudiziario, il quale, nell'originale, controfirmera' anche la relazione di notificazione.

[99]Debbono altresi' portare le indicazioni del nome e cognome e la firma del commesso.

[100]I detti commessi non acquisteranno alcun titolo, per essere nominati ufficiali giudiziari, ne potranno ottenere indennita' o sussidi a carico dello Stato, salvo quanto dispone l'art. 4, n. 5, della presente legge circa il tirocinio.

[101]Art. 19.

[102]I diritti spettanti agli ufficiali giudiziari nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti locali debbono, in ogni caso, essere rispettivamente pagati dai Comuni, dalle Provincie e dai Consorzi nel cui interesse gli atti si compiono.

[103]Art. 20.

[104]I diritti degli ufficiali giudiziari, agli effetti dei campioni, sono equiparati ai crediti dell'erario.

[105]In caso di ricupero parziale dell'articolo di campione i diritti stessi sono prelevati insieme agli onorari dei difensori con privilegio di pari grado sulle somme esatte.

[106]Nei casi di estinzione dell'azione o della condanna e' fatta salva l'azione per il ricupero dai diritti medesimi.

[107]Art. 21.

[108]I cancellieri, per iscrivere le cause a ruolo e per ricevere la costituzione dei difensori o delle parti nelle preture, nei tribunali e nelle Corti di appello, dovranno accertarsi, mediante esibizione della relativa ricevuta, del pagamento del diritto di chiamata, a norma dell'art. 29 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1626.

[109]Tali diritti sono dovuti anche se si tratti di riassunzione d'istanza o di causa riprodotta, o di liti avanti le Commissioni arbitrali.

[110]I diritti esatti a tale titolo dagli ufficiali giudiziari innanzi menzionati, saranno iscritti a repertorio sotto le sanzioni dell'art. 14 e cessa l'obbligo del versamento in cancelleria ed all'ufficio postale, prescritto dalla disposizione sopra accennata del decreto 2 settembre 1919, n. 1626.

[111]Per le Corti di cassazione restano ferme le disposizioni di cui al ricordato art. 29 dello stesso R. decreto.

[112]Art. 22.

[113]In conformita' dell'art. 120 del Codice di procedura penale gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a valersi del servizio postale secondo le norme del R. decreto, che sara' emanato su proposta del ministro della giustizia di concerto con quello delle poste e dei telegrafi.

[114]Art. 23.

[115]L'ufficiale giudiziario contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura dovra' essere sospeso dalle funzioni con decreto del primo presidente della Corte d'appello, eccetto che si tratti di ufficiale giudiziario della Cassazione pel quale provvede il primo presidente di questa.

[116]Qualora sia stato spedito contro di lui mandato di comparizione, potra' essere sospeso, con decreto del primo presidente della Corte d'appello o della cassazione, rispettivamente come innanzi.

[117]Avverso questo ultimo decreto potra' farsi ricorso al Collegio nel termine di giorni venti dalla notifica del decreto, ed il Collegio, sezione civile, provvedera' in Camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'incolpato.

[118]Durante la sospensione, negli uffici a cui e' addetto un solo ufficiale giudiziario puo' essere accordato alla famiglia dell'ufficiale giudiziario sospeso un assegno alimentare non superiore alla meta' dell'assegno fisso e della eventuale indennita' supplementare.

[119]Negli uffici a cui sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari il posto e' lasciato vacante, durante la sospensione, e sono corrisposte al sospeso l'assegno fisso in misura non superiore alla meta' da parte dell'Erario ed i due terzi della quota dei proventi a carico degli ufficiali giudiziari.

[120]La rimanenza delle quote che all'ufficiale giudiziario spetterebbero sui proventi e' accantonata sino all'esito del giudizio e degli eventuali provvedimenti disciplinari.

[121]Qualora l'ufficiale giudiziario sospeso venga assoluto, sara' riammesso in servizio, salvo gli eventuali provvedimenti disciplinari; e gli verra' corrisposto il resto dell'assegno fisso e della indennita', l'uno e l'altra se dovutigli, come pure gli sara' pagata in tutto o in parte la quota dei proventi rimasta accantonata.

[122]Art. 24.

[123]Le violazioni dei doveri di ufficio commesse dagli ufficiali giudiziari sono punite in via disciplinare.

[124]Art. 25.

[125]Le pene disciplinari sono:

  • a)la riprensione;
  • b)l'ammenda;
  • c)la sospensione;
  • d)la destituzione.

[126]Art. 26.

[127]Ferme restando tutte le disposizioni contenute nell'ordinamento giudiziario e nella tariffa civile e penale, la facolta' di applicare le pene disciplinari e' esercitata dalla Commissiono di cui all'art. 8 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, serie 1ª, modificato con la legge 23 dicembre 1875, n. 2839.

[128]Art. 27.

[129]L'azione disciplinare e' promossa, con la citazione dell'incolpato a comparire dinanzi alla Commissione disciplinare entro un termine non minore di giorni cinque, dal pubblico ministero od anche sull'eccitamento di chi e' investito del diritto di sorveglianza, indipendentemente da ogni azione civile o penale che proceda dal medesimo fatto, anche pendente il procedimento civile e penale, e qualunque ne sia il risultato.

[130]L'incolpato puo' farsi assistere da un difensore, il quale potra' avere visione degli atti del procedimento.

[131]Art. 28.

[132]La riprensione consiste nel contestare all'ufficiale giudiziario la mancanza commessa e il biasimo incorso e nell'avvertirlo di non piu' ricadervi.

[133]Essa viene inflitta dal presidente della Commissione disciplinare o dal magistrato dallo stesso delegato, previa intimazione all'incolpato di presentarsi per riceverla.

[134]Ove l'incolpato non ottemperi alla intimazione sara' deferito alla Commissione la quale applichera' senz'altro la sospensione.

[135]Art. 29.

[136]L'ammenda puo' infliggersi nella misura da L. 10 a 200 nel caso di recidiva nelle semplici mancanze, e nei casi e nella misura di cui agli articoli 181, 182 e 183 dell'ordinamento giudiziario.

[137]La sospensione importa la cessazione temporanea dall'esercizio delle funzioni e la privazione cosi dell'assegno di cui al n. 2 dell'art. 1° di questa legge come della indennita' supplementare, proporzionatamente alla sua durata, che non potra' essere superiore a tre mesi.

[138]Art. 30.

[139]L'ufficiale giudiziario puo' essere destituito per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ed inoltre:

  • a)per grave abuso di autorita';
  • b)per grave abuso di fiducia;
  • c)per mancanza contro l'onore o che dimostri difetto di senso morale;
  • d)per illecito uso o distrazione di somme affidate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi in cui fossero incorsi i loro commessi;
  • e)per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente con evidente offesa del principio di disciplina e di autorita'.;
  • f)per eccitamento alla insubordinazione;
  • g)per offesa alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

[140]Art. 31.

[141]Incorrera' di diritto nella destituzione l'ufficiale giudiziario:

  • a)per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitti contro la patria e contro i poteri dello Stato e contro il buon costume ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsita', furto, truffa o appropriazione indebita;
  • b)per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

[142]Art. 32.

[143]Contro la decisione della Commissione disciplinare e' ammesso il ricorso al Ministero della giustizia nel termine di giorni 30 dalla notificazione del provvedimento all'incolpato.

[144]Art. 33.

[145]L'ufficiale giudiziario destituito non puo' essere riammesso in servizio, salvo che, nei casi di cui all'art. 30, il Ministero abbia riconosciuto insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinata la destituzione.

[146]In tal caso egli riprende in graduatoria il posto che aveva.

[147]Art. 34.

[148]Gli articoli 173 e 186 della tariffa penale modificati con la legge 19 marzo 1911, n. 201, sono abrogati.

[149]L'art. 188 della tariffa stessa modificato dalla legge 21 dicembre 1902, n. 528, e' abrogato.

[150]L'art. 40 del regolamento del 10 dicembre 1882, n. 1103, e' abrogato.

[151]Gli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, ed il R. decreto 20 luglio 1919, n. 1282, sono abrogati.

[152]Gli atti degli ufficiali giudiziari saranno vistati dal cancelliere nei casi e colle norme stabilite dal regolamento.

[153]Art. 35.

[154]Al primo concorso per posto di ufficiali giudiziari che sara' bandito in ciascun distretto di Corte di appello, dopo l'attuazione della presente legge, saranno ammessi anche i candidati che abbiano conseguito solamente la licenza tecnica.

[155]Al suddetto concorso possono essere ammessi gli uscieri di conciliazione che non siano messi comunali purche' abbiano prestato ininterotto servizio di almeno dieci anni e i commessi degli ufficiali giudiziari che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio o almeno cinque anni quando siano figli di ufficiali giudiziari, purche' essi tutti:

  • a)si trovino attualmente in servizio;
  • b)abbiano superato un esame scritto ed orale d'idoneita' a fungere da ufficiale giudiziario;
  • c)dimostrino con certificato dell'autorita' giudiziaria la loro qualita' innanzi accennata e di servizio prestato.

[156]Art. 36.

[157]Gli allegati a), b) e c) alla legge 19 marzo 1911, n. 201, meno per quanto riguarda gli articoli 248, 269, 275 e 280 dell'allegato b) e 173 e 186 dell'allegato c) s'intendono riprodotti ed annessi alla presente legge.

[158]E' abrogata qualsiasi disposizione contraria alla presente legge.

[159]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[160]Data a Roma, addi' 24 marzo 1921.

[161]VITTORIO EMANUELE.

[162]Fera - Meda.

[163]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 maggio 1923, n. 1165

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con decorrenza dal 1 gennaio 1924

Il Regio Decreto 3 maggio 1923, n. 1165 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che "L'assegno fisso di L. 2000 concesso a tutti gli ufficiali giudiziarii a norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 298, e' soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1924. Dalla stessa data il minimo di proventi garantito agli ufficiali giudiziari dall'art. 1, comma 3°, della succitata legge 24 marzo 1921, n. 298, e' elevato rispettivamente ad annue L. 5500 per gli ufficiali giudiziari delle Preture, a L. 6000 per quelli dei Tribunali, a L. 6500 per quelli delle Corti di appello ed a L. 7000 per quelli della Cassazione unica del Regno".

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Il Regio D.L. 23 maggio 1924, n. 775, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A partire dal 1 gennaio 1924, i contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza per le loro pensioni saranno prelevati dai ricevitori del registro sui diritti spettanti agli ufficiali giudiziari sulle spese di giustizia recuperate inscritte nei campioni civili, penali ed amministrativi; sulla percentuale del dieci per cento dei crediti inscritti sui campioni medesimi e sulle indennita' supplementari pagate dallo Stato per raggiungere i minimi di provento garantiti per le varie categorie, a termini dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1921, n. 298, modificato dall'art. 10 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165".

Testo in vigore dal 11 giugno 1924 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 1924

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1924 al 11 giugno 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 23 maggio 1924, n. 775, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A partire dal 1 gennaio 1924, i contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza per le loro pensioni saranno prelevati dai ricevitori del registro sui diritti spettanti agli ufficiali giudiziari sulle spese di giustizia recuperate inscritte nei campioni civili, penali ed amministrativi; sulla percentuale del dieci per cento dei crediti inscritti sui campioni medesimi e sulle indennita' supplementari pagate dallo Stato per raggiungere i minimi di provento garantiti per le varie categorie, a termini dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1921, n. 298, modificato dall'art. 10 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;298~art1 · fonte del testo