Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1922 al 16 dicembre 2009. 678 parole tolte, 20 parole aggiunte in 25 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D' ITALIA
tolto: II Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto 2 maggio 1920, n. 621, relativo a modificazioni della legge sulla leva marittima, sostituendosi agli articoli 15 e 16 i seguenti:
tolto: Art. 15. - Gli studenti degli Istituti di istruzione nautica, che non si trovino in una delle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del presente decreto, o che trovandosi vi rinunzino, sono arruolati nel corpo R. equipaggi con la loro classe di leva, sempre che risultino idonei al servizio militare marittimo. Essi sono lasciati liberi per continuare gli studi, restando cosi' per loro sospesa la prestazione del servizio militare, sino al conseguimento del relativo diploma.
tolto: Tale beneficio cessa per quelli che ripetono il corso piu' di una volta. Al termine dell'ultimo corso, conseguito il diploma di capitano o di macchinista o di costruttore navale, i giovani su menzionati sono chiamati alle armi.
tolto: Il ministro della marina, in corrispondenza delle esigenze dei quadri organici, fissera' annualmente il numero dei diplomati di ciascuna specialita' da chiamarsi al tirocinio di ufficiali di complemento e fissera' quanti giovani si dovranno chiamare da ogni Istituto in proporzione al numero degli inscritti nell'Istituto stesso.
tolto: Nei limiti di numero stabiliti dal Ministero avranno diritto di preferenza assoluta gli studenti che, avendo le necessarie doti fisiche richieste per gli ufficiali, avranno riportato i migliori punti tanto nell'esame di diploma, quanto nell'esame di esercitazioni professionali.
tolto: Queste saranno stabilite con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio dell'istruzione nautica.
tolto: I giovani che per le votazioni ottenute avessero diritto di preferenza ad essere chiamati al tirocinio di ufficiali di complemento e non avessero compiuto il ventesimo anno di eta', ma abbiano compiuto almeno il diciottesimo, potranno, dietro loro domanda, essere arruolati con anticipazione per la ferma ordinaria.
tolto: Gli studenti summenzionati, compiuto il tirocinio e superate le relative prove, ultimeranno i loro obblighi di ferma nel rispettivo grado.
tolto: Quelli che non riusciranno a superare le prove di esame ad ufficiale di complemento, adempiranno i loro obblighi di leva nella categoria e con quel grado che potranno essere loro assegnati dal corpo R. equipaggi in relazione alla loro capacita' e secondo sara' determinato dal regolamento.
tolto: Tutti gli altri diplomati, non prescelti per il servizio a ufficiali di complemento, appena chiamati alle armi, faranno un corso speciale sulle navi armate, ultimato il quale saranno incorporati tra gli equipaggi quali comuni o sotto capi, a seconda della loro capacita', e potranno avanzare di grado secondo le norme che apposito regolamento stabilira'.
tolto: Art. 16. - E' in facolta' del ministro della marina di commutare la ferma di leva in quella volontaria di quattro o sei anni ai sotto capi e comuni che ne facciano domanda.
tolto: I sotto capi e comuni che abbiano compiuto la propria ferma di leva possono essere ammessi, su loro domanda, a rimanere in servizio con successivi vincoli di ferma della durata di un semestre o di un anno a loro scelta; al termine di ogni anno sara' corrisposta una indennita' di L. 400 ai sotto capi e di L. 200 ai comuni. Un comune promosso durante l'anno, se allo scadere di questo ha piu' che sei mesi di grado, percepira' l'indennita' di L. 300.
tolto: Il ministro della marina ha pure facolta' di concedere che rimangano in servizio per un tempo indeterminato e senza vincolo di ferma i militari che ne facciano domanda.
tolto: Il provvedimento consentito dal comma precedente dovra' essere attuato nei limiti dei fondi assegnati dal bilancio, cosi' da evitare in modo assoluto, in conseguenza di esso, qualsiasi richiesta di maggiore assegnazione.
tolto: E' abrogato il disposto del 3° comma dell'art. 39 del decreto Reale 20 ottobre 1919, n. 1988.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 29 giugno 1922.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: DE VITO.
tolto: Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1922-06-29;922~art1 · fonte del testo