Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1923 al 16 dicembre 2009. 383 parole tolte, 20 parole aggiunte in 21 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

tolto: RE D'ITALIA

tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: E' convertito in legge il Regio decreto 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

tolto: Al Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, sono apportate le seguenti variazioni ed aggiunte:

tolto: ......

Mostra gli altri 13 capoversi cambiati

tolto: All'articolo 3, tra il primo ed il secondo capoverso, e' aggiunto il seguente periodo:

tolto: «Puo' essere chiamata anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie».

tolto: All'articolo 15 e' aggiunto il seguente capoverso:

tolto: «Gli studenti delle scuole navali superiori, analogamente a quanto e' stabilito dal presente articolo per gli studenti nautici, faranno anch'essi, con le modalita' che saranno determinate dal regolamento, il tirocinio per ottenere il grado di sottotenente di complemento del Genio navale, ovvero guardiamarina di complemento o sottotenente macchinista di complemento».

tolto: Tra gli articoli 15 e 16 sono aggiunti i seguenti due nuovi articoli:

tolto: Art. 15.-bis. - «Gli studenti delle Universita' e degli Istituti assimilati possono ottenere dal Ministero della marina che, in tempo di pace, sia ritardata la loro chiamata sotto le armi sino al 26° anno di eta'. Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano questa eta', od anche prima, se abbiano terminati gli studi intrapresi, ovvero non li continuino, eppero' sono obbligati ad intraprendere il servizio militare con gli uomini della prima classe che sara' chiamata sotto le armi.

tolto: Alle stesse condizioni potra' pure essere ritardata la chiamata alle armi degli studenti degli Istituti superiori di belle arti, musicali e delle Scuole superiori nautiche, agrarie, industriali, commerciali che saranno designate dal regolamento».

tolto: Art. 15.-ter. - «In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei vengano a trovarsi sotto le armi per fatto di leva, la chiamata di uno dei due dovra', su richiesta della famiglia, essere ritardata fino a che l'altro abbia compiuta la ferma».

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 29 giugno 1922.

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: DE VITO.

tolto: Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1922-06-29;921~art1 · fonte del testo