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L'indennita' e' dovuta solo quando gli ufficiali sopraindicati siano destinati a prestare servizio in sede diversa da quella in cui avevano la residenza abituale al momento del richiamo, risultante regolarmente presso le autorita' dalle quali dipendevano alla data del richiamo stesso.

Testo in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009

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