Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. 116 parole tolte, 24 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: L'indennita' non spetta agli ufficiali in congedo ammessi a prestare servizio senza assegni. Se pero' sono destinati in sede diversa da quella da loro richiesta, l'indennita' e' loro dovuta.

tolto: E sospesa durante le licenze od altre assenze dal servizio, meno nei giorni di assenza per malattia.

tolto: Non puo' essere cumulata con le indennita' di trasferta.

tolto: Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

tolto: Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, aia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo Osservare.

tolto: Dato a Roma, addi' 3 gennaio 1915.

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: Salandra - Zupelli - Carcano.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Visto, Il guardasigilli Orlando.aggiunto: Allegato 3-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1915-04-01;425~allegato-3-art5 · fonte del testo