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[1]L'indennita' decorre dal 1° gennaio al 31 marzo 1915 ed e' dovuta agli ufficiali richiamati dal congedo dal 1° agosto 1914 in poi.
[2]Agli ufficiali di cui al comma c) dell'art. 2, pero', spetta anche per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 1914, ed i subalterni hanno inoltre diritto per tale periodo all'indennita' giornaliera di L. 5, anziche' a quella di L. 3,50.
Testo in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
