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[1]L'indennita' non spetta agli ufficiali in congedo ammessi a prestare servizio senza assegni. Se pero' sono destinati in sede diversa da quella da loro richiesta, l'indennita' e' loro dovuta.

[2]E sospesa durante le licenze od altre assenze dal servizio, meno nei giorni di assenza per malattia.

[3]Non puo' essere cumulata con le indennita' di trasferta.

[4]Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

[5]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, aia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo Osservare.

[6]Dato a Roma, addi' 3 gennaio 1915.

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]Salandra - Zupelli - Carcano.

[9]Visto, Il guardasigilli Orlando.

Testo in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009

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Richiamate nel testo

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