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[1]L'indennita' non spetta agli ufficiali in congedo ammessi a prestare servizio senza assegni. Se pero' sono destinati in sede diversa da quella da loro richiesta, l'indennita' e' loro dovuta.
[2]E sospesa durante le licenze od altre assenze dal servizio, meno nei giorni di assenza per malattia.
[3]Non puo' essere cumulata con le indennita' di trasferta.
[4]Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
[5]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, aia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo Osservare.
[6]Dato a Roma, addi' 3 gennaio 1915.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Salandra - Zupelli - Carcano.
[9]Visto, Il guardasigilli Orlando.
Testo in vigore dal 27 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
