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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D' ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il R. decreto 4 novembre 1919, n. 2095, che demanda al ministro della marina di determinare la data del collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali in congedo provvisorio.

[7]Il decreto avra' vigore solo fino al 31 dicembre 1920.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 1° giugno 1922.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]De Vito.

[12]Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.

Testo in vigore dal 24 giugno 1922 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1922-06-01;784~art1 · fonte del testo