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[1]Il terzo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, e' abrogato e sostituito dal seguente:

[2]«Coloro che non sono approvati negli esami di una o due materie obbligatorie possono dare esami di riparazione, e, se approvati, sono classificati alla coda del loro corso; se invece sono ancora riprovati saranno chiamati a sostenere un nuovo esame di riparazione insieme al corso successivo, col quale saranno classificati, se ottengono l'approvazione.

[3]«Coloro poi che non sono approvati nel primo scrutinio di esami in piu' di due materie obbligatorie, potranno essere chiamati a sostenere soltanto un esame di riparazione col corso successivo, e, se approvati, saranno classificati con lo stesso come se ad esso avessero appartenuto.

[4]«Coloro che non ottengono l'approvazione anche negli esami col concorso successivo, sono esclusi definitivamente dall'avanzamento».

[5]Art. 2.

[6]Il presente decreto avra' vigore dal 1 settembre 1921 al 30 giugno 1922.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 29 giugno 1922.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]DE VITO.

[11]Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Testo in vigore dal 21 luglio 1922 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1922-06-29;962~art1 · fonte del testo