[1]Il Governo del Re e' pure autorizzato a procedere ove occorra, alla espropriazione, per causa d'utilita' pubblica, dei beni oggetto della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIOLITTI. C. MIRABELLO.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo vigente dal 23 luglio 1907
