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[1]Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione di Monti frumentari e di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei Comuni, delle Opere pie, di altri Enti morali o di privati.

[2]Le Casse agrarie, costituite con la forma di Societa' cooperativa in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del Codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Societa' cooperative.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 14 agosto 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art14 · fonte del testo

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