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[1]((Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione o fusione di Monti frumentari o di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei Comuni, delle Opere pie, di altri enti morali o di privati.
[2]Le Casse agrarie, costituite con la forma di Societa' cooperative in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del Codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Societa' cooperative)).
Testo in vigore dal 14 agosto 1908 al 16 dicembre 2010
