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[1]Il Consiglio di Amministrazione della Cassa provinciale e' costituito da un presidente e sei consiglieri. Il presidente e' nominato dal ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sopra terna proposta dal prefetto della provincia.

[2]Due consiglieri sono nominati rispettivamente dai ministri dell'Interno e del Tesoro fra il personale governativo residente a Potenza, e un terzo dal ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, con l'incarico di cui al seguente articolo 21.

[3]Tre altri consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale, con le norme dell'articolo 42 delle legge comunale e provinciale (testo unico), in una lista di non meno di 40 nomi scelti fra i maggiori censiti residenti nella provincia e gli agricoltori inscritti nei Consorzi o Comizi agrari.

[4]Il presidente dura in ufficio quattro anni e non puo' essere rinominato se non dopo un anno. I membri elettivi durano in ufficio tre anni e non sono rieleggibili che dopo un triennio d'intervallo.

[5]I componenti del Consiglio d'amministrazione non sono eleggibili all'ufficio di deputato al Parlamento, di consigliere provinciale, di membro della Giunta amministrativa nella provincia di Basilicata, se non abbiano da sei mesi almeno cessato di far parte del Consiglio di amministrazione.

[6]La Cassa avra' un direttore nominato dal Ministro di agricoltura, con un massimo di stipendio da stabilirsi nel regolamento.

[7]Il servizio di cassa sara' fatto dalla Tesoreria della provincia. Annualmente sara' pubblicato gratuitamente nel Bollettino della Prefettura il bilancio della Cassa col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui.

[8]Pei primi cinque anni dalla costituzione della Cassa, le spese occorrenti per l'amministrazione saranno a carico del Ministero di Agricoltura (n. 10 della tabella A).

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 25 luglio 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art4 · fonte del testo

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