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[1]((Il Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale e' costituito da un presidente e sei consiglieri. Il presidente e' nominato del ministro per l'agricoltura sopra terna proposta dal prefetto della Provincia. Tre consiglieri sono nominati rispettivamente dal ministro dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura.
[2]Tre altri consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale, con le norme dell'art. 37 del testo unico della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821, in una lista di non meno di 40 nomi scelti tra i maggiori censiti residenti nella Provincia e gli agricoltori inscritti nei Consorzi o Comizi agrari.
[3]Il presidente dura in ufficio quattro anni e non puo' essere riconfermato se non dopo un anno. I membri elettivi durano in ufficio tre anni e non sono rieleggibili che dopo un biennio di intervallo.
[4]I componenti del Consiglio di amministrazione non sono eleggibili all'ufficio di deputato al Parlamento, di consigliere provinciale, di membro della Giunta provinciale amministrativa della provincia di Basilicata se non abbiano da sei mesi almeno cessato di far parte del Consiglio di amministrazione.
[5]L'organico degli impiegati della Cassa provinciale con le norme relative al loro stato giuridico ed economico e' formato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero per l'agricoltura. Ad eccezione del direttore, che e' nominato dal Ministero di agricoltura, gli altri impiegati sono nominati dal Consiglio di amministrazione.
[6]Una Commissione di sconto, composta da due consiglieri di amministrazione, di cui uno elettivo scelto per turno mensile, o dal direttore della Cassa, provvede alla concessione dei prestiti o delle anticipazioni di che ai numeri 1, lettere c) e d), 2 e 3 dell'articolo precedente. Qualora il voto del direttore sia contrario, la esecuzione della deliberazione e' sospesa, e decide il Consiglio d'amministrazione.
[7]Ai membri del Consiglio di amministrazione e della Commissione di sconto compete una medaglia di presenza.
[8]Annualmente sara' pubblicato, senza spesa, nel Foglio periodico degli annunzi della prefettura il bilancio della cassa, il riassunto della relazione del direttore e la relazione dei revisori)).
Testo in vigore dal 25 luglio 1919 al 16 dicembre 2010
