Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1904 al 25 luglio 1919. Leggi il testo vigente →

[1]In ciascun Comune della Basilicata dovra' esserci un Monte frumentario o una Cassa agraria.

[2]I Monti frumentari e le Casse agrarie funzioneranno anche come sezioni della Cassa provinciale di credito agrario, dalla quale per questo oggetto dipenderanno direttamente.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 25 luglio 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art5 · fonte del testo

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