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[1]In ciascun Comune della Basilicata dovra' esserci un Monte frumentario o una Cassa agraria.
[2]I Monti frumentari e le Casse agrarie funzioneranno anche come sezioni della Cassa provinciale di credito agrario, dalla quale per questo oggetto dipenderanno direttamente.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 25 luglio 1919
