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[1]((La Cassa provinciale e' autorizzata ad istituire, previa approvazione del Ministero di agricoltura, agenzie e succursali in quei comuni di Basilicata nei quali se ne manifesti il bisogno.

[2]I Monti frumentari o le Casse agrarie attualmente esistenti funzioneranno come sezioni della Cassa provinciale di credito agrario.

[3]I Monti frumentari e le Casse agrarie non costituite in forma cooperativa, che posseggono un capitale inferiore a L. 2000 o non possono utilmente funzionare, saranno, con decreto del ministro per l'agricoltura, sentita la Cassa provinciale, consorziati obbligatoriamente con Monti e Casse di Comuni contermini, oppure concentrati nella Cassa provinciale.

[4]La Cassa provinciale dovra' impiegare i capitali dei Monti e delle Casse concentrati, di preferenza, in prestiti agli abitanti dei Comuni in cui i Monti e le Casse risiedevano.

[5]La gestione dei Monti, delle Casse o dei Consorzi di Monti o di Casse esistenti nella sede della Cassa provinciale o nelle agenzie o succursali, sara' assunta rispettivamente dalla Cassa provinciale o dalle sue agenzie o succursali)).

Testo in vigore dal 25 luglio 1919 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1904 al 25 luglio 1919. 24 parole tolte, 148 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: In ciascun Comune della Basilicata dovra' esserci un Monte frumentario o una Cassa agrariaaggiunto: La Cassa provinciale e' autorizzata ad istituire, previa approvazione del Ministero di agricoltura, agenzie e succursali in quei comuni di Basilicata nei quali se ne manifesti il bisogno.

I Monti frumentari tolto: e aggiunto: o le Casse agrarie tolto: funzioneranno anche aggiunto: attualmente esistenti funzioneranno come sezioni della Cassa provinciale di credito agrariotolto: , dalla quale per questo oggetto dipenderanno direttamenteaggiunto: .

aggiunto: I Monti frumentari e le Casse agrarie non costituite in forma cooperativa, che posseggono un capitale inferiore a L. 2000 o non possono utilmente funzionare, saranno, con decreto del ministro per l'agricoltura, sentita la Cassa provinciale, consorziati obbligatoriamente con Monti e Casse di Comuni contermini, oppure concentrati nella Cassa provinciale.

aggiunto: La Cassa provinciale dovra' impiegare i capitali dei Monti e delle Casse concentrati, di preferenza, in prestiti agli abitanti dei Comuni in cui i Monti e le Casse risiedevano.

aggiunto: La gestione dei Monti, delle Casse o dei Consorzi di Monti o di Casse esistenti nella sede della Cassa provinciale o nelle agenzie o succursali, sara' assunta rispettivamente dalla Cassa provinciale o dalle sue agenzie o succursali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art5 · fonte del testo

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