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[1]((La Cassa provinciale e' autorizzata ad istituire, previa approvazione del Ministero di agricoltura, agenzie e succursali in quei comuni di Basilicata nei quali se ne manifesti il bisogno.
[2]I Monti frumentari o le Casse agrarie attualmente esistenti funzioneranno come sezioni della Cassa provinciale di credito agrario.
[3]I Monti frumentari e le Casse agrarie non costituite in forma cooperativa, che posseggono un capitale inferiore a L. 2000 o non possono utilmente funzionare, saranno, con decreto del ministro per l'agricoltura, sentita la Cassa provinciale, consorziati obbligatoriamente con Monti e Casse di Comuni contermini, oppure concentrati nella Cassa provinciale.
[4]La Cassa provinciale dovra' impiegare i capitali dei Monti e delle Casse concentrati, di preferenza, in prestiti agli abitanti dei Comuni in cui i Monti e le Casse risiedevano.
[5]La gestione dei Monti, delle Casse o dei Consorzi di Monti o di Casse esistenti nella sede della Cassa provinciale o nelle agenzie o succursali, sara' assunta rispettivamente dalla Cassa provinciale o dalle sue agenzie o succursali)).
Testo in vigore dal 25 luglio 1919 al 16 dicembre 2010
