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[1]Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessita' della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione potra' esserne formata o integrata mediante concessione del grano che il Demanio dello Stato riceve annualmente a titolo di prestazione perpetua.

[2]La concessione del grano al Monte non potra' essere fatta per un periodo di tempo maggiore di dieci anni.

[3]Qualora questi mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facolta', sentito il Consiglio comunale, di assegnare in tutto o in parte per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo il quarto della rendita iscritta corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui nell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

[4]La Giunta provinciale amministrativa stabilira' la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non e' rimborsabile.

Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 14 agosto 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art6 · fonte del testo

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