Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1908 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessita' della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione potra' essere formata o integrata mediante concessione di parte del grano che il demanio dello Stato riceve annualmente nella Provincia a titolo di prestazione perpetua.

[2]La concessione del grano al Monte non potra' essere fatta per un periodo di tempo maggiore di 10 anni.

[3]Qualora questi mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facolta', sentito il Consiglio comunale, di assegnare in tutto o in parte, per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo il quarto della rendita iscritta, corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui all'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

[4]La Giunta provinciale amministrativa stabilira' la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non e' rimborsabile)).

Testo in vigore dal 14 agosto 1908 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 agosto 1908

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1904 al 14 agosto 1908. 4 parole tolte, 8 parole aggiunte in 3 capoversi.

Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessita' della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione potra' tolto: esserne aggiunto: essere formata o integrata mediante concessione aggiunto: di parte del grano che il tolto: Demanio aggiunto: demanio dello Stato riceve annualmente aggiunto: nella Provincia a titolo di prestazione perpetua.

La concessione del grano al Monte non potra' essere fatta per un periodo di tempo maggiore di tolto: dieci aggiunto: 10 anni.

Qualora questi mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facolta', sentito il Consiglio comunale, di assegnare in tutto o in parteaggiunto: , per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo il quarto della rendita iscrittaaggiunto: , corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui tolto: nell'art aggiunto: all'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art6 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari