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[1]((Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessita' della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione potra' essere formata o integrata mediante concessione di parte del grano che il demanio dello Stato riceve annualmente nella Provincia a titolo di prestazione perpetua.
[2]La concessione del grano al Monte non potra' essere fatta per un periodo di tempo maggiore di 10 anni.
[3]Qualora questi mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facolta', sentito il Consiglio comunale, di assegnare in tutto o in parte, per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo il quarto della rendita iscritta, corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui all'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
[4]La Giunta provinciale amministrativa stabilira' la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non e' rimborsabile)).
Testo in vigore dal 14 agosto 1908 al 16 dicembre 2010
