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[1]A cominciare dall'anno scolastico 1904-1905 i Comuni e la Provincia saranno esonerati dal contributo che, in virtu' di convenzioni vigenti o di disposizioni legislative, versano all'erario dello Stato per Istituti di istruzione classica, tecnica e normale, i quali saranno a carico del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, (Tabella G, n. 1). Resta fermo nei Comuni stessi e nella Provincia l'obbligo di provvedere agli edifici, per i detti Istituti, alla loro manutenzione e all'arredamento.
[2]Alla stessa data il convitto annesso al liceo-ginnasio di Matera sara' annoverato fra i convitti nazionali.
[3]E' convertita in governativa la scuola tecnica di Melfi.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
