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[1]Il capitale di ciascun Monte e' costituito:
[2]1° del capitale in natura e in denaro posseduto;
[3]2° della anticipazione di una somma non superiore, a L. 5000 da concedersi dalla Cassa provinciale di credito agrario;
[4]3° del magazzino montuario per deposito delle derrate e degli attrezzi;
[5]4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all'art. 7, dagli Enti morali o dai privati.
[6]A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.
[7]Dai terreni comunali sara' dedotta una porzione possibilmente in un solo appezzamento di superficie non minore di ettari due e nel punto piu' vicino all'abitato, la quale sara' destinata a formare il campo sperimentale comunale. Tale campo sara' coltivato a cura dell'Amministrazione del Monte, sotto la direzione della cattedra ambulante circondariale, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite alla Amministrazione del Monte.
[8]Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'Amministrazione provvedera' un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affittto.
[9]Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, questo sara' acquistato, su parere del direttore della cattedra ambulante, a cura dell'Amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa provinciale.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 14 agosto 1908
