Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1908 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Il capitale di ciascun Monte e' costituito:
[2]1° del capitale in natura e in denaro, posseduto;
[3]2° dell'anticipazione di una somma non superiore a L. 10,000 da concederai dalla Cassa, provinciale di credito agrario;
[4]3° del magazzino montuario per deposito dalle derrate e degli attrezzi;
[5]4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all'art. 7, dagli enti morali o dai privati.
[6]A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.
[7]Dai terreni comunali sara' dedotta una porzione, possibilmente in un solo appezzamento di superficie, non minore di ettari 2 e nel punto piu' vicino all'abitato, la quale sara', destinata a formare il campo sperimentale comunale Tale campo sara' coltivato a cura dell'Amministrazione del Monte, sotto la direzione della Cattedra ambulante circondariale, e la rendita o perdita derivante dalla coltura, saranno attribuite all'Amministrazione del Monte.
[8]Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'Amministrazione provvedera' un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.
[9]Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, quieto sara' acquistato, su parere del direttore della Cattedra ambulante, a cura dell'Amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa provinciale)).
Testo in vigore dal 14 agosto 1908 al 16 dicembre 2010
