Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I mutilati e gli storpi, quando abbiano completate le cure chirurgiche e le cure fisiche-ortopediche e abbiano raggiunto quel grado di restaurazione funzionale che assicuri il ricupero del massimo possibile di capacita' al lavoro, saranno avviati alla rieducazione professionale con la loro ammissione in appositi Istituti o scuole, alle quali dovranno possibilmente tutti fare passaggio per un periodo non inferiore a 15 giorni, quando lo consentano le loro condizioni fisiche e lo richieda il loro stato sociale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art12 · fonte del testo