Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

I mutilati e gli storpi, quando abbiano completate le cure chirurgiche e le cure fisiche-ortopediche e abbiano raggiunto quel grado di restaurazione funzionale che assicuri il ricupero del massimo possibile di capacita' al lavoro, saranno avviati alla rieducazione professionale con la loro ammissione in appositi Istituti o scuole, alle quali dovranno possibilmente tutti fare passaggio per un periodo non inferiore a 15 giorni, quando lo consentano le loro condizioni fisiche e lo richieda il loro stato sociale.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art12 · fonte del testo