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I mutilati e gli storpi, quando abbiano completate le cure chirurgiche e le cure fisiche-ortopediche e abbiano raggiunto quel grado di restaurazione funzionale che assicuri il ricupero del massimo possibile di capacita' al lavoro, saranno avviati alla rieducazione professionale con la loro ammissione in appositi Istituti o scuole, alle quali dovranno possibilmente tutti fare passaggio per un periodo non inferiore a 15 giorni, quando lo consentano le loro condizioni fisiche e lo richieda il loro stato sociale.
Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
