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[1]I militari ricoverati nelle scuole di rieducazione professionale riceveranno, dall'Amministrazione militare fino alla data di decorrenza del congedo assoluto e pur rimanendo a carico dell'Amministrazione stessa la spesa di cui all'art. 13, uno speciale assegno giornaliero di:

[2]L. 3,80 per i marescialli maggiori;

[3]L. 2,80 per i marescialli capi;

[4]L. 1,80 per i marescialli;

[5]L. 0,80 per i sergenti maggiori o sergenti;

[6]L. 0,20 per i caporali maggiori, caporali e soldati, cessando per tutti i militari predetti ogni altro assegno.

[7]Anche per gli ufficiali l'Amministrazione militare terra' a proprio carico la spesa di cui all'art. 13 per la degenza dei medesimi nelle scuole di rieducazione professionale, fino ad un massimo di sei mesi dalla data di ammissione nelle scuole stesse o fino alla data di decorrenza della pensione, se questa sara' posteriore allo scadere dei sei mesi.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art16 · fonte del testo