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((Le spese per la prima fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi e dei piloni o fittoni saranno a carico dell'Amministrazione militare, la quale si varra' della industria nazionale, secondo i tipi che saranno scelti d'accordo con l'Opera nazionale. Le successive spese di riparazione e di ricambio degli apparecchi di protesi saranno sostenuto dall'Opera nazionale nei limiti ed alle condizioni che saranno eventualmente stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale. Sara' pure a carico dell'Opera nazionale la spesa per gli apparecchi di protesi d'uso lavorativo, da fornirai dagli Istituti di rieducazione in aggiunta agli apparecchi gia' forniti dall'amministrazione militare)).
Testo in vigore dal 23 maggio 1919 al 16 dicembre 2009
