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Le spese per la prima fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi e dei piloni o fittoni saranno a carico dell'Amministrazione militare, la quale si varra' della industria nazionale, salvo impossibilita' riconosciuta da una missione appositamente istituita dal presidente del Consiglio dei ministri. Le successive spese di riparazione e di ricambio degli apparecchi di protesi saranno sostenute dall'Opera nazionale nei limiti e alle condizioni che saranno eventualmente stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale. Sara' invece a carico degli Istituti o delle scuole di rieducazione la fornitura degli apparecchi di protesi d'uso lavorativo, in aggiunta agli apparecchi gia' forniti dall'Amministrazione militare.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 23 maggio 1919

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art17 · fonte del testo