Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1919 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]((Sono considerati invalidi, agli effetti dell'art. 1, i militari, anche se gia' congedati alla data della pubblicazione della presente legge: e tutti coloro che siano divenuti inabili a lavoro proficuo, o si trovino menomati in grado notevole nella loro capacita' al lavoro, in seguito a lesioni od a infermita' incontrate per servizi di guerra, o comunque, per un fatto di guerra.

[2]Sono altresi' considerati invalidi della guerra i militari la cui invalidita' sia stata determinata da infortunio contratto o subito in servizio attinente alla guerra.

[3]La dichiarazione di invalidita', anche pei non militari, e la risoluzione delle relative controversie, agli effetti della presente legge, sara' fatta secondo le disposizioni della legge sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico), e delle successive disposizioni.

[4]Tale dichiarazione per i non militari e' fatta, su proposta della autorita' sanitaria curante, da apposita Commissione la cui costituzione sara' determinata con le disposizioni del regolamento di cui all'art. 1. Contro la mancata proposta della autorita' curante, gli interessati potranno ricorrere alla Commissione)).

Testo in vigore dal 23 maggio 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1917 al 23 maggio 1919. 6 parole tolte, 33 parole aggiunte in 4 capoversi.

Sono considerati invalidi, agli effetti dell'art. 1, i militari, anche se gia' congedati alla data della pubblicazione della presente leggetolto: ,aggiunto: : e tutti coloro che siano divenuti inabili a lavoro proficuo, o si trovino menomati in grado notevole nella loro capacita' al lavoro, in seguito a lesioni od a infermita' incontrate per tolto: servizio aggiunto: servizi di guerra, o comunque, per un fatto di guerra.

tolto: La dichiarazione d'invalidita'aggiunto: Sono altresi' considerati invalidi della guerra i militari la cui invalidita' sia stata determinata da infortunio contratto o subito in servizio attinente alla guerra.

aggiunto: La dichiarazione di invalidita', anche pei non militari, e la risoluzione delle relative controversie, agli effetti della …

Tale dichiarazione per i non militari e' fatta, su proposta tolto: dell'autorita' aggiunto: della autorita' sanitaria curante, da apposita Commissione la cui costituzione sara' determinata con le disposizioni del regolamento di cui all'art. 1. Contro la mancata proposta tolto: dell'autorita' aggiunto: della autorita' curante, gli interessati potranno ricorrere alla Commissione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art2 · fonte del testo