Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1919 al 16 dicembre 2009. 236 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Compiti dell'Opera nazionale sono:
tolto: 1° assistenza sanitaria, ortopedica e protetica, in quanto non sia stata compiuta dall'Amministrazione militare, e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido;
tolto: 2° assistenza morale e preparazione alla rieducazione, in accordo con l'autorita' militare, anche durante il periodo che gli invalidi passano negli ospedali militari;
tolto: 3° assistenza sociale degli invalidi, curandone la istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli preferibilmente all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli a una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociale ed economica, ed alle condizioni e risorse di lavoro delle localita' in cui risiedono;
tolto: 4° assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, sia collocandoli presso Istituti, sia presso famiglie con tutte le modalita' e con tutti i poteri che saranno disposti nel regolamento;
tolto: 5° collocamento degli invalidi per l'esercizio dell'antica o di nuova professione;
tolto: 6° assistenza giuridica quando le condizioni personali dell'invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni; o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela, nei riguardi degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacita' assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facolta' stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani della guerra:
tolto: 7° tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione della presente legge, di regolamenti e di disposizioni a favore degli invalidi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art3 · fonte del testo