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[1]Gli invalidi pensionati potranno ottenere dagli Istituti di credito fondiario e agrario, dalle Casse di risparmio e dagli altri Istituti che concedono mutui per costruzioni di case economiche, speciali agevolezze di saggio d'interesse e di ammortamento, di modalita' e di limiti del credito per l'acquisto di un terreno coltivabile o di proprieta' rustica e per l'acquisto o costruzione di una casa popolare o economica, dando in garanzia, per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento, la pensione ottenuta.

[2]Gli Istituti suddetti vi rimangono autorizzati con la presente legge.

[3]Alle case popolari o economiche acquistate o costruite dagli invalidi a tenore di questo articolo sono estese le agevolazioni fiscali di cui nei capi III e V della legge 27 febbraio 1908 (testo unico), n. 89.

[4]I terreni coltivabili, le proprieta' rustiche, le case popolari o economiche cosi' acquistate o costruite, sono insequestrabili e inalienabili a tenore dell'art. 29 della legge 27 febbraio 1908 (testo unico), n. 89, sino a che non siano estinti i mutui coi quali gli invalidi hanno provveduto all'acquisto o alla costruzione, o non avvenga la morte dell'invalido, nel qual caso la vedova e i figli o gli eredi, hanno facolta' di optare fra la alienazione del fondo o della casa, col saldo del residuo debito, o l'applicazione degli articoli 27 e 28 della citata legge sulle case popolari o economiche, proseguendo il pagamento rateale del residuo ammontare del mutuo.

[5]La pensione degli invalidi potra' anche essere accettata come cauzione per ottenere quegli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni per i quali essa sia richiesta.

[6]Le modalita' e i limiti di queste concessioni saranno determinati nel regolamento di cui all'art. 1°.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art21 · fonte del testo