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L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli invalidi della guerra, reimpiegati in qualsiasi impresa, sara' obbligatoriamente assunta dagli Istituti assicuratori e dell'impiego degli invalidi stessi si potra' tener conto soltanto quando superino un certo numero, come elemento per la valutazione del rischio di cui si chiede l'assicurazione e cio' colle norme che saranno stabilite in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1° della presente legge.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art22 · fonte del testo