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[1]Compiti dell'Opera nazionale sono:

[2]1° assistenza sanitaria, ortopedica e protetica, in quanto non sia stata compiuta dall'Amministrazione militare, e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido;

[3]2° assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, sia collocandoli presso Istituti adatti, sia presso famiglie, con tutte le modalita' e con tutti i poteri che saranno disposti nel regolamento;

[4]3° assistenza sociale degli invalidi, curandone la istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli preferibilmente all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli a una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociale ed economica, ed alle condizioni e risorse di lavoro delle localita' in cui risiedono;

[5]4° collocamento degli invalidi per l'esercizio dell'antica o di nuova professione;

[6]5° assistenza medico-legale interamente gratuita per la liquidazione della pensione all'invalido, e assistenza giuridica quando le sue condizioni personali non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni; o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela; nei riguardi degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacita' assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facolta' stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani della guerra;

[7]6° tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione della presente legge, di regolamenti e di disposizioni a favore degli invalidi.

Testo in vigore dal 2 aprile 1917 al 23 maggio 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art3 · fonte del testo