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[1]((Compiti dell'Opera nazionale sono:

[2]1° assistenza sanitaria, ortopedica e protetica, in quanto non sia stata compiuta dall'Amministrazione militare, e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido;

[3]2° assistenza morale e preparazione alla rieducazione, in accordo con l'autorita' militare, anche durante il periodo che gli invalidi passano negli ospedali militari;

[4]3° assistenza sociale degli invalidi, curandone la istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli preferibilmente all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli a una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociale ed economica, ed alle condizioni e risorse di lavoro delle localita' in cui risiedono;

[5]4° assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, sia collocandoli presso Istituti, sia presso famiglie con tutte le modalita' e con tutti i poteri che saranno disposti nel regolamento;

[6]5° collocamento degli invalidi per l'esercizio dell'antica o di nuova professione;

[7]6° assistenza giuridica quando le condizioni personali dell'invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni; o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela, nei riguardi degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacita' assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facolta' stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani della guerra:

[8]7° tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione della presente legge, di regolamenti e di disposizioni a favore degli invalidi)).

Testo in vigore dal 23 maggio 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1917 al 23 maggio 1919. 50 parole tolte, 60 parole aggiunte in 5 capoversi.

2° assistenza tolto: materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, sia collocandoli presso Istituti adatti, sia presso famiglie, con tutte le modalita' e con tutti i poteri che saranno disposti nel regolamento aggiunto: morale e preparazione alla rieducazione, in accordo con l'autorita' militare, anche durante il periodo che gli invalidi passano negli ospedali militari;

4° aggiunto: assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, sia collocandoli presso Istituti, sia presso famiglie con tutte le modalita' e con tutti i poteri che saranno disposti nel regolamento;

aggiunto: 5° collocamento degli invalidi per l'esercizio dell'antica o di nuova professione;

tolto: 5° assistenza medico-legale interamente gratuita per la liquidazione della pensione all'invalido, e assistenzaaggiunto: 6° assistenza giuridica quando le tolto: sue condizioni personali aggiunto: condizioni personali dell'invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni; o quando debba essere assoggettato a tutela o curatelatolto: ;aggiunto: , nei riguardi degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o … attribuzioni e le facolta' stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani della guerratolto: ;aggiunto: :

tolto: 6°aggiunto: 7° tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione della presente legge, di regolamenti e di disposizioni a favore degli invalidi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1917-03-25;481~art3 · fonte del testo