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[1]((Compiti dell'Opera nazionale sono:
[2]1° assistenza sanitaria, ortopedica e protetica, in quanto non sia stata compiuta dall'Amministrazione militare, e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido;
[3]2° assistenza morale e preparazione alla rieducazione, in accordo con l'autorita' militare, anche durante il periodo che gli invalidi passano negli ospedali militari;
[4]3° assistenza sociale degli invalidi, curandone la istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli preferibilmente all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli a una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociale ed economica, ed alle condizioni e risorse di lavoro delle localita' in cui risiedono;
[5]4° assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, sia collocandoli presso Istituti, sia presso famiglie con tutte le modalita' e con tutti i poteri che saranno disposti nel regolamento;
[6]5° collocamento degli invalidi per l'esercizio dell'antica o di nuova professione;
[7]6° assistenza giuridica quando le condizioni personali dell'invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni; o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela, nei riguardi degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacita' assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facolta' stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani della guerra:
[8]7° tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione della presente legge, di regolamenti e di disposizioni a favore degli invalidi)).
Testo in vigore dal 23 maggio 1919 al 16 dicembre 2009
